Formazione iniziale e reclutamento
Si è svolto presso il MIUR l'incontro
richiesto fra le organizzazioni sindacali e l'ufficio legislativo, sulla bozza
di schema di decreto attuativo sulla formazione iniziale e il reclutamento.
Presenti per l'amministrazione, la dott.ssa Salmini dell'ufficio legislativo,
il dott. P.Capo e il dott. Cosentino.
La FlC CGIL ha commentato la bozza di decreto secondo i contenuti della memoria
lasciata all'amministrazione che alleghiamo.
Roma, 3 febbraio 2005
SCHEMA DI DECRETO
LEGISLATIVO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI IN MATERIA DI
FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI AI FINI DELL’ACCESSO ALL’INSEGNAMENTO, AI SENSI
DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53.
OSSERVAZIONI DELLA FLC CGIL
Constatiamo con soddisfazione che dalla
nuova bozza di schema di decreto, consegnata recentemente alle organizzazioni
sindacali, la chiamata diretta dei docenti da parte del dirigente scolastico
risulta superata con la reintroduzione della graduatoria regionale,
comprendente gli abilitati con la Laurea Magistrale.
Rimangono tuttavia delle ambiguità nella definizione del nuovo reclutamento, di
cui daremo conto più avanti.
Consideriamo questo risultato positivo, il frutto del dissenso messo in campo
dalle organizzazioni sindacali contro l’incostituzionalità della chiamata
diretta, dissenso che ha trovato espressione nella giornata di sciopero del 15
novembre.
Rileviamo inoltre scarsa coerenza politica fra questa bozza di schema di
decreto che ha reintrodotto la graduatoria come strumento per il reclutamento e
i progetti di legge sullo stato giuridico dei docenti, a firma on.li Napoli,
Santulli, giacenti in Parlamento, ancora fermi alla chiamata diretta.
Invitiamo il Ministro Moratti ad intervenire per una modifica del disegno di
legge Napoli, Santulli, come più volte promesso in sede di confronto sindacale.
In premessa è necessario porre con forza
l’esigenza di gestire una complessa fase transitoria, di cui lo schema di
decreto non fa più cenno, con l’immissione in ruolo su tutti i posti vacanti
dei docenti in attesa nelle graduatorie, come indicato nella legge 143/04
definendo, come previsto dalla legge, un piano finanziario per la sua
copertura.
Gestione e organizzazione dei corsi di laurea magistrale
Rileviamo che ci si accinge a modificare il sistema di formazione iniziale dei
docenti, producendo conseguenze complicate per coloro che in pochi anni vivono
trasformazioni continue, senza una indagine seria e organica delle esperienze
maturate dal ’99 ad oggi con il sistema delle SSIS e delle facoltà di scienze
della formazione primaria, e senza il coinvolgimento dei soggetti che hanno
portato avanti tale formazione.
Uno degli aspetti più significativi del
modello formativo che ci si accinge a superare è rappresentato da un rapporto
forte fra scuola e università che ha favorito uno scambio positivo fra saperi
teorici e saperi pratici.
La connessione organica fra scuola e università ha prodotto contaminazioni
positive, favorendo, nella scuola, processi di rielaborazione, riflessione
delle pratiche didattiche; nell’Università la propensione a rivedere e a
confrontare i saperi disciplinari alla luce dei saperi costruiti direttamente
sul campo.
I soggetti che hanno garantito questa mediazione sono i docenti Supervisori di
tirocinio che, in costante rapporto con la scuola, hanno gestito i laboratori
didattici nel corso del periodo formativo universitario del docente,
partecipando alla organizzazione didattica dei corsi stessi.
Di tale figura non vi è traccia nello schema di decreto, il tutor accogliente
nelle scuole non sostituisce il ruolo e la funzione del docente Supervisore,
inoltre le “Preminenti finalità di approfondimento disciplinare” della Laurea
Magistrale, ribadita dal comma 3 dell’art. 3 della bozza, fa pensare che la
preparazione del docente non sviluppi in modo equilibrato competenze
disciplinari, didattiche, abilità pratiche per l’insegnamento e la capacità
riflessiva, di indagine, di verifica necessarie.
Noi riteniamo che, nell’organizzazione didattica dei corsi di Laurea
Magistrale, lo spazio dedicato agli approfondimenti disciplinari non debba
sacrificare l’area delle discipline pedagogiche e quella dei laboratori
didattici gestiti con i supervisori di tirocinio, salvaguardando per queste
attività uno spazio almeno pari a quello occupato precedentemente.
Il rimando ad un numero eccessivo di decreti successivi infatti, non permette
di valutare appieno il profilo formativo dei corsi, né di verificare il peso da
attribuire alle diverse attività formative.
Sembra di capire che, invece di favorire
scambio e integrazione fra scuola e università, si accentuino le
separatezze,infatti:
art. 6, ai Centri di Ateneo e di Interateneo vengono attribuiti solo compiti di
organizzazione, monitoraggio, raccordo e collaborazione, escludendoli dalla
organizzazione didattica dei corsi, evidentemente affidati alle Facoltà. Il
rischio è di fare una giustapposizione fra i contenuti disciplinari del corso
impedendo una effettiva integrazione con la parte professionale curata dai Centri.
In tal modo l’interazione fra scuola e università non potrà realizzarsi e la
pratica e la teoria resteranno due fasi distinte e poco comunicanti.
Noi riteniamo che questa parte debba essere rivista in direzione di una
maggiore integrazione.
Il reclutamento
Già nell’art. 1 sulle Finalità non si comprende il riferimento ai principi
deontologici della professione, dal momento che non esiste un codice
deontologico cui fare riferimento.
L’art. 2 e l’art. 4 definiscono il percorso
selettivo del docente in formazione e le modalità di svolgimento delle
procedure selettive, costituite fra l’altro, da una programmazione di posti che
avviene attraverso una rilevazione regionale dei posti delle scuole statali e
delle scuole paritarie.
La procedura selettiva è però finalizzata chiaramente all’accesso
all’insegnamento soltanto nelle scuole statali (art. 2 comma 2).
Rimane del tutto in ombra l’accesso alle scuole paritarie nonostante siano
coinvolte nella rilevazione dei posti. E’ necessaria una maggiore
esplicitazione.
L’art. 5, nonostante la positiva
reintroduzione della graduatoria, presenta una serie di ambiguità e di
imprecisioni, a partire dal fatto che non viene esplicitato che l’assegnazione
alle scuole da parte dell’ufficio scolastico regionale, secondo l’ordine di
graduatoria, avviene per scelta della sede da parte dell’interessato.
Inoltre non vi è diretta conseguenza fra la graduatoria e l’immissione in
ruolo, infatti la graduatoria da diritto ad un anno di applicazione in una
scuola, è invece il giudizio favorevole del comitato di valutazione che da
diritto all’immissione in ruolo!
Il soggetto che stipula il contratto a tempo indeterminato è il Dirigente
Scolastico, non più il Dirigente del CSA, come ora. Ma i ruoli rimangono
provinciali?
Il vincolo di permanenza per almeno tre anni scolastici nella sede presso cui è
stato svolto l’anno di applicazione, viola uno spazio che appartiene alla
contrattazione, infatti la mobilità del personale è materia contrattuale.
La decontrattualizzazione
L’art. 5 dice che ai docenti che svolgono l’anno di applicazione in una scuola,
viene applicato un contratto di formazione-lavoro e che essi assumono
responsabilità di insegnamento sotto la supervisione di un tutor.
Non si dice nulla circa la qualità del contratto di formazione lavoro applicato
ai docenti assegnati in prova alle scuole.
La FLC CGIL ritiene pericolosa e non
condivisibile la frammentazione contrattuale, a fronte del fatto che per di
più, si svolgono le stesse mansioni con uguale responsabilità.
Tuttavia, un eventuale contratto di formazione lavoro deve, secondo la FLC
CGIL, essere concordato entro un ambito contrattuale con le organizzazioni
sindacali e non deve derivare da una determinazione unilaterale
dell’amministrazione.
I rischi connessi sono relativi ad una situazione in cui a uguali doveri, non
corrispondono a uguali diritti, né uguale salario, inoltre un rapporto di
lavoro definito in un ambito di unilateralità, mette il docente che ne è
soggetto in un rapporto subordinato all’aministrazione, configurando un
processo di rilegificazione del rapporto di lavoro, avvalorato dal fatto che lo
schema di decreto attribuisce ad un decreto ministeriale la competenza di
definire il profilo professionale docente.
Non è chiaro il significato del comma 10 dell’art. 5.