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SCUOLA
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VERTENZA ATA: Cassazione sentenza n. 3224/05
La sentenza che pubblichiamo in calce è
stata emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ed è relativa ad un
ricorso proposto dal Ministero dell’istruzione avverso una sentenza che era
stata emessa dalla Corte d’Appello di Perugia con la quale era stato
riconosciuto il diritto del personale Ata, transitato ai sensi edll’art. 8
della L. 124/99 nei ruoli dello Stato, al riconoscimento degli effetti
giuridici ed economici dell’anzianità prestata nell’Ente locale di provenienza.
La suprema Corte, però, respingendo il ricorso del Ministero e confermando la
sentenza di Appello ha accolto le tesi sostenute dalla difesa dei lavoratori.
Infatti, sin dalle prime obiezioni sollevate dal Ministero sull’applicabilità
dell’art. 8 della L. 124/99, il Sindacato ha da subito precisato che la
disposizione dell’art. 8 della L. n. 124/99 era chiara e non consentiva
equivoci; tutta l’anzianità maturata presso l’Ente Locale di provenienza doveva
essere riconosciuta a tutti gli effetti e che l’accordo sindacale del 20 luglio
2000 si riferiva non alle modalità di riconoscimento dell’anzianità (che era
disciplinato con la citata norma dell’art. 8), ma alle modalità di
trasferimento di detto personale.
La Corte di Cassazione ha dato ragione a noi e torto al Ministro (ed anche a
talune organizzazioni che al fine di mettere in difficoltà la CGIL Scuola
avevano condiviso la tesi ministeriale!).
La Corte di Cassazione, difatti, ha affermato che “fermo restando il potere
attribuito all’Amministrazione dalla legge in ordine alla determinazione dei
tempi ed altre modalità del trasferimento di personale, il trasferimento
medesimo, una volta divenuto operativo, comporta l’adozione di atti di
inquadramento rispettosi dei principi dettati dall’art. 2112 c.c. e dalla
conforme legislazione di settore, principi che implicano l’attribuzione della
qualifica corrispondente a quella posseduta con l’anzianità già maturata”.
In altri termini ai dipendenti ATA, già in servizio presso gli enti locali,
“sono applicati i trattamenti economici e normativi stabiliti dal CCNL del
comparto scuola, considerandolo come appartenente a detto comparto sin dalla
costituzione del rapporto di lavoro con l’ente locale, e ciò a prescindere dal
risultato retributivo finale (favorevole o svantaggioso)”.
A questo punto è auspicabile che l’Amministrazione provveda tempestivamente
d’ufficio a rideterminare l’anzianità di detto personale nei ruoli statali ed a
corrispondere tutti gli arretrati con i relativi interessi.
Roma, 2 marzo 2005