Il Direttore Generale
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11 comma 9;
VISTA la legge n. 143 del 4 giugno 2004, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio dell’a.s. 2004/2005;
VISTA la
legge n. 186 del 27 luglio 2004, che detta
norme di interpretazione autentica delle disposizioni contenute nella
sopracitata legge n. 143/04;
VISTO il D.D.G. 21 aprile
2004 con cui sono state disposti l’integrazione e aggiornamento delle
graduatorie permanenti, ex lege n. 124/99;
VISTI i
D.D.G 7 giugno 2004 e 29 luglio 2004, che modificano ed integrano le
disposizioni contenute nel citato D.D.G. 21 aprile 2004;
VISTA la
normativa comunitaria di cui alle direttive 89/48 CEE e 92/51 CEE che prevede il
reciproco riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di
docente da parte di ciascuno degli Stati membri dell’Unione Europea;
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e
successive integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
VISTA la legge n. 53 del 28
marzo 2003;
VISTA la
legge n. 268 del 22 novembre 2002, ed in particolare l’art. 6;
VISTA la
tabella di valutazione dei titoli approvata con D.M. 11 del 12 febbraio 2002,
tuttora vigente per la I e la II fascia delle graduatorie permanenti, salvo il
divieto, previsto dall’articolo 1, comma 3, della citata legge n. 143/04, di
utilizzare, quale titolo di accesso, l’abilitazione conseguita presso le Scuole
di specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.);
VISTA la tabella di valutazione dei titoli, allegata
alla suddetta legge n. 143/04, valida per l’accesso alla III fascia delle
graduatorie permanenti, come interpretata dalla citata legge n.186/04;
VISTA la tabella di valutazione annessa quale
allegato B al D.M. 27 marzo 2000, n. 123, con il quale è stato adottato il
Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle
graduatorie permanenti;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di
conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, adottato con
D.M. n. 201 del 25 maggio 2000;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della
citata legge n. 143/04, debbono essere disposti, per gli anni scolastici
2005/2006 e 2006/2007, l’integrazione e l’aggiornamento di tutte le fasce delle
graduatorie permanenti;
D E C R E T A:
Integrazione e aggiornamento delle
graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo. Trasferimenti da
una all’altra provincia. Norme comuni alla I, II e III fascia delle graduatorie
permanenti.
1.
Sono disposti per gli anni scolastici
2005/6 e 2006/7 l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti
del personale docente ed educativo, costituite ai sensi dei Decreti
Direttoriali del 21 aprile 2004, 7 giugno 2004 e 29 luglio 2004.
2.
A norma dell’art. 1, comma 1-bis della
legge 143/2004, la permanenza nelle graduatorie di cui al precedente comma 1
avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine indicato
al successivo art. 12. La mancata presentazione della domanda comporta la
cancellazione dalla graduatoria per gli anni
scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro
il termine fissato per il successivo aggiornamento della graduatoria
permanente, è consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del
punteggio maturato all’atto della cancellazione.
3.
Per l’insegnamento di strumento musicale
nella scuola media, si applicano le
specifiche disposizioni di cui all’articolo 5.
4.
Per l’attività di sostegno agli alunni portatori
di handicap e per l’insegnamento nelle scuole speciali per ciechi e sordomuti,
le disposizioni del presente articolo e del successivo articolo 3 sono
integrate, rispettivamente, da quelle specifiche, previste dagli articoli 6 e
7.
5.
Il personale docente ed educativo, già
inserito nella I, II e III fascia delle graduatorie permanenti costituite in
ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento del punteggio, con cui è inserito
in graduatoria o presentare domanda di trasferimento nella corrispondente fascia
delle graduatorie permanenti di altra provincia, chiedendo, contestualmente,
l'aggiornamento del punteggio. La richiesta di trasferimento da una ad altra
provincia comporta, automaticamente, il trasferimento di tutte le graduatorie
in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le
graduatorie della provincia da cui lo stesso chiede di essere trasferito. Nella
provincia di nuova iscrizione il candidato è incluso, nella fascia di
appartenenza, con il punteggio conseguito nella graduatoria da cui si
trasferisce, eventualmente aggiornato secondo le indicazioni di cui alle
successive disposizioni.
6.
Le situazioni soggette a scadenza (diritto
di usufruire della riserva di posti e della preferenza a parità di punteggio di
cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza) devono essere
riconfermate; pertanto, il personale interessato deve presentare la domanda di
aggiornamento, barrando le apposite caselle del relativo modulo; in mancanza, i
titoli di precedenza o preferenza non vengono riconfermati nelle graduatorie
permanenti.
7.
Il personale docente ed educativo già
inserito nelle graduatorie permanenti di due province, a seguito della prima
integrazione delle graduatorie permanenti, mantiene il diritto ad essere
inserito, per le medesime graduatorie, in due province. Qualora lo stesso
personale, avendone titolo, intenda iscriversi in altra graduatoria, deve farne
richiesta ad una delle due province in cui è già inserito, fatta salva la
possibilità di iscriversi nella provincia per la quale viene eventualmente
chiesto il trasferimento. Il personale già inserito nella graduatoria di una
sola provincia può chiedere di essere inserito in altre graduatorie permanenti,
solo se riferite alla stessa provincia.
8.
Al punteggio già posseduto dai candidati,
si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 21
maggio 2004 - termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla
procedura di integrazione delle graduatorie permanenti, indetta ai sensi del
Decreto Direttoriale 21 aprile 2004 - ed entro la data di scadenza del termine
di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non
presentati entro la suddetta data del 21 maggio 2004. I servizi svolti
successivamente a quest’ultima data possono essere dichiarati solo se
l'aspirante non abbia raggiunto, per il medesimo anno scolastico, il punteggio
massimo consentito.
9.
Il personale non inserito nelle
graduatorie permanenti, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 ,
può presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie
permanenti di una sola provincia.
10. A
parità di punteggio e prima ancora dell’applicazione dei titoli di preferenza
di cui all’art.5 del D.P.R.487/1994, precede il candidato che può vantare
maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria; qualora la parità di punteggio
riguardi un candidato trasferito da altra provincia e un candidato che si
iscriva per la prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il
candidato trasferito da altra provincia (art. 2, comma 3, decreto legge n.
255/2001, convertito dalla legge n. 333/2001).
ART.
2
Norme specifiche per coloro che sono già
inseriti nella I e II fascia della graduatoria permanente.
1.
La valutazione dei titoli viene
effettuata, per il personale iscritto nella I e nella II fascia, sulla base
della tabella approvata con D.M. del 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai
sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 143/ 2004 (allegato 1).
2.
A norma dell’art. 1, comma 3, della legge
n. 143/04, l'abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (SSIS) non costituisce titolo d'accesso per la I e
II fascia delle graduatorie permanenti.
3.
Non costituiscono, altresì, titoli di
accesso i diplomi di Didattica della musica e la laurea in Scienze della
formazione primaria, non previsti nel citato D.M. n. 11/02.
ART. 3
Norme
specifiche per la terza fascia
1.
Per il personale iscritto nella III
fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione,
allegata alla legge n. 143/2004, come interpretata dalla legge n. 186/04
(allegato 2).
2.
Il punteggio, già conseguito dai candidati
per il titolo di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui
l’interessato sia in possesso di altro titolo abilitante più favorevole, quale
il diploma di Didattica della musica, la laurea in Scienze della formazione
primaria, il diploma di Specializzazione all’insegnamento secondario
(S.S.I.S.). Il punteggio aggiuntivo di
30 punti per più abilitazioni conseguite con un unico corso S.S.I.S. o con il
diploma di Didattica della musica, spetta per una sola delle abilitazioni
conseguite, a scelta dell’interessato.
3.
Dall’anno scolastico 2003/04, il servizio
prestato contestualmente in più insegnamenti è valutato per una sola graduatoria,
a scelta dell’interessato. Il servizio
prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si
riferisce la graduatoria è valutato al 50 per cento.
Il
punteggio complessivo per ciascun anno scolastico, ai sensi del punto B.1 della
tabella di valutazione (allegato 2), non può superare il limite massimo di 12
punti. Sono fatte salve le eventuali super-valutazioni di cui al punto B.3,
lettera h, della predetta tabella. I periodi di servizio complessivamente
valutabili, sia di tipo specifico, che non specifico non possono superare i sei
mesi per anno scolastico.
4. A
decorrere dal medesimo anno 2003/04 è prevista la doppia valutazione per i
servizi prestati nelle piccole isole e negli istituti penitenziari, nonchè
nelle sedi scolastiche ubicate in Comuni classificati come di montagna, situate
al di sopra dei 600 metri e non anche quelli prestati in altre sedi diverse
della stessa scuola.
5.
Il servizio per attività di sostegno,
svolto nell’ambito dell’istruzione secondaria di II grado può essere valutato
in una qualsiasi classe di concorso compresa nell’area disciplinare di
riferimento di cui al D.M. 25 maggio 1995, n. 170, per la quale si è in
possesso del prescritto titolo di studio.
Analogamente, il servizio prestato su posto di sostegno nella scuola
media può essere valutato per una qualsiasi classe di concorso di tale grado di
scuola, per la quale si è in possesso del titolo di accesso.
6.
Il servizio militare di leva ed i servizi
sostitutivi assimilati per legge sono valutati
solo se prestati in costanza di nomina.
7.
Il servizio prestato nella scuola
dell’infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è
valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o
di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di I e
II grado è valutabile, esclusivamente, per le corrispondenti graduatorie.
8.
Non sono valutabili, in ogni caso, i
servizi d’insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi
S.S.I.S..
9.
Sono valutati come il dottorato di ricerca
i diplomi di specializzazione ad esso equiparati per legge o per statuto
(allegato 4).
Nuovi
inserimenti nella III fascia delle graduatorie permanenti , inclusa quella di
strumento musicale
1.
Possono
presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti
di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati all’art. 12,
gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande
siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe
di concorso o il medesimo posto:
a) idoneità o
abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi
a cattedre e posti per titoli ed esami;
b) idoneità
conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti
di personale educativo nelle istituzioni educative;
c) abilitazione
all'insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (S.S.I.S.);
d) abilitazione o
idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di
abilitazione o idoneità, ovvero ope legis, ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis
della legge 333/01 e dell’art. 1, comma 4 -bis della legge 143/04;
e) idoneità o
abilitazione all’insegnamento conseguita in uno degli Stati dell’Unione europea
e riconosciute con provvedimento ministeriale, ai sensi delle direttive
comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite nei decreti legislativi n.115
del 27/1/1992 e n.319 del 2/5/1994;
f) diploma di
Didattica della musica avente valore abilitante per le classi 31/A e 32/A (art.
6, decreto legge 25 settembre 2002, n.212, convertito dalla legge 22 novembre
2002, n. 268);
g) laurea in
Scienze della formazione primaria avente valore abilitante (art. 5, comma 3,
della legge 28 marzo 2003, n. 53);
h) idoneità o
abilitazione all’insegnamento conseguita con riserva nella sessione riservata
di abilitazione, di cui all’O.M. n. 1 del 2 gennaio 2001, ai sensi dell’art. 2,
comma 7 bis, della legge n. 143/04.
Rientrano in tali ipotesi solo coloro che hanno superato l’esame finale
del corso abilitante e hanno conseguito la relativa abilitazione o idoneità con
riserva, in quanto non avevano maturato il requisito dei 360 giorni di servizio
alla data del 27 aprile 2000, ma lo hanno maturato entro il 28 ottobre
2000. Detto personale, ai fini dello
scioglimento della riserva, deve produrre domanda di nuovo inserimento, a pieno
titolo, in qualsiasi C.S.A., compilando l’apposita sezione del modello di
iscrizione.
2.
Per la scuola secondaria ed artistica le
distinte graduatorie riguarderanno le classi di concorso indicate nelle tabelle
A, C e D annesse al Decreto n. 39 del 30 gennaio 1998.
3.
L’inserimento può essere chiesto, ai fini
dell’assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze annuali e delle
supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per tutte le
graduatorie permanenti, per le quali il candidato sia in possesso dei requisiti
di ammissione, in una sola provincia.
1.
Il personale docente di strumento musicale
nella scuola media -classe 77/A-, inserito nella II e nella III fascia delle
graduatorie permanenti di ogni provincia (già denominate, rispettivamente, I e
II fascia), può chiedere l'aggiornamento del punteggio di inclusione in
graduatoria e/o presentare domanda di trasferimento nelle graduatorie
permanenti di altra provincia con contestuale aggiornamento del punteggio.
2.
La richiesta di trasferimento da una
provincia comporta automaticamente il trasferimento di tutte le graduatorie in
cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le
graduatorie della provincia da cui lo stesso chiede di essere trasferito. Il
trasferimento nella graduatoria di II fascia di altra provincia avviene in coda
alla stessa. Qualora in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie disposto
negli anni passati sia stata già formata una graduatoria di coda alla II
fascia, il trasferimento avviene nell’ambito della stessa, nel rispetto del punteggio
e delle preferenze attribuite. Il trasferimento nella graduatoria di III fascia
di altra provincia avviene nella fascia di appartenenza, con il punteggio
conseguito nella graduatoria da cui il candidato si trasferisce. A parità di
punteggio, in tutti i casi, e prima ancora dell’applicazione dei titoli di
preferenza di cui all’art.5 del D.P.R.487/1994, precede il candidato che può
vantare maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria.
3.
Nei confronti del suddetto personale
continua ad applicarsi la specifica tabella di valutazione dei titoli di cui
all’allegato 3. I titoli artistico-professionali debbono essere opportunamente
documentati con la relativa certificazione o attestazione.
4.
La valutazione dei titoli e la
compilazione delle graduatorie permanenti, distinte per l’insegnamento di
ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione di cui all'art. 7 del
Regolamento relativo alle graduatorie permanenti.
ART.
6
Attività
didattica di sostegno
1.
Gli aspiranti che, alla data di scadenza
dei termini per la presentazione delle domande, siano forniti del titolo di
specializzazione di cui all’articolo 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, al
decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica
26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e
al D.M. 20 febbraio 2002, possono chiedere i corrispondenti posti di sostegno
ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell’udito, per tutti gli ordini
e gradi di scuole per i quali siano in possesso di abilitazione o idoneità per
l’insegnamento su posti comuni.
2.
Per gli insegnamenti di scuola
dell’infanzia e di scuola primaria sono predisposti i rispettivi elenchi di
sostegno, articolati in fasce.
3.
Per tutti gli insegnamenti della scuola
media, è compilato un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce.
In detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione
di fascia e all’inserimento, nell’ambito di tale fascia, in una qualsiasi
graduatoria permanente di scuola media, col punteggio conseguito per tale
graduatoria.
4.
In relazione alla specificità dei titoli
valutabili per la graduatoria permanente di Strumento musicale nella scuola
media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta
graduatoria, rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre
graduatorie, anche i docenti di strumento musicale vengono inclusi nell’elenco
di sostegno con il punteggio rideterminato sulla base della corrispondente
tabella di valutazione utilizzata per il restante personale che confluisce nel
medesimo elenco. Il servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti
dalla graduatoria di strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato
nello specifico strumento.
5.
Per gli insegnamenti di scuola secondaria
di secondo grado sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce,
relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista
dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170; gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco
in base alla migliore collocazione di fascia e all’inserimento, nell’ambito di
tale fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola secondaria di
secondo grado, riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale
graduatoria.
6.
Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione
monovalente figurano negli elenchi del sostegno con l’indicazione della loro
specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni
portatori del corrispondente handicap.
Graduatorie permanenti per le istituzioni
scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti.
1.
L'integrazione e l'aggiornamento delle
graduatorie permanenti per le istituzioni scolastiche ed educative per non
vedenti e per sordomuti, sono disposti ai sensi del presente articolo, nonché
secondo i precedenti articoli per quanto compatibili.
2.
Ha titolo a chiedere l’inserimento nelle
suddette graduatorie il personale docente ed educativo in possesso dei seguenti
requisiti:
a) per il personale
docente: abilitazione o idoneità all'insegnamento comune, conseguita a seguito
del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami,
corrispondente alle discipline impartite negli istituti con particolari
finalità;
a/1) per il personale educativo: idoneità a posto di
educatore nelle istituzioni educative, conseguita a seguito di partecipazione a
procedura riservata o concorsuale per esami e titoli;
b) per il personale
docente ed educativo: titolo di specializzazione specifico monovalente o
polivalente per l’attività di sostegno agli alunni portatori di handicap, non
vedenti e sordomuti, previsto dall’art. 325 del decreto legislativo 297/1994
citato in premessa, ovvero previsto dal decreto del Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con
il Ministro della pubblica istruzione.
3.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio,
di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo
i servizi prestati, rispettivamente,
nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti,
corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.
4.
La definizione delle graduatorie di cui al
presente articolo viene effettuata direttamente dal Centro per i servizi
amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia, ove siano presenti
istituzioni speciali di cui al presente articolo, senza l’intervento del
sistema informativo.
5.
Con analoga procedura manuale vengono
costituite le graduatorie d’istituto per le predette istituzioni speciali,
secondo le specifiche indicazioni fornite da coloro che hanno compilato la
relativa sezione nel mod. 3, di cui al successivo art. 10. La scelta delle
istituzioni scolastiche speciali, nel numero massimo di due, rientra nel limite
delle trenta istituzioni scolastiche della provincia prescelta, ai fini del
conferimento delle supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo
e d’istituto.
6.
L’immissione nei ruoli speciali per non
vedenti e per sordomuti obbliga il personale a permanere nell’istituto per
almeno 5 anni.
ART.
8
Iscrizioni
con riserva
1.
Nelle graduatorie permanenti di terza
fascia, ivi inclusa quella dello
strumento musicale, per l’a.s. 2005/2006 possono iscriversi con riserva,
ai sensi dell’art. 3 ter della legge n. 143/04, le seguenti categorie di
docenti:
a) gli
iscritti all’ultimo anno dei corsi di specializzazione all’insegnamento
secondario;
b) I
laureandi nella sessione estiva in scienze della formazione primaria;
c) i
docenti ammessi ai corsi speciali abilitanti, di cui all’art. 2 della legge n.
143/04, indetti con D.M n. 21 del 9 febbraio 2005 e D.M. n. 100 dell’8 novembre
2004.
2.
Possono, altresì, iscriversi con riserva,
nell’a.s. 2005/2006, negli elenchi di sostegno le seguenti categorie di
docenti:
a) docenti
abilitati S.S.I.S, frequentanti il corso di 400 ore per il conseguimento della
specializzazione sul sostegno;
b) docenti
abilitati con altre procedure, che stanno frequentando il corso delle 800 ore,
previsto dal D.M. 20 febbraio 2002 e stanno conseguendo il diploma di
specializzazione per il sostegno;
c) docenti
di scuola dell’infanzia e di scuola primaria ammessi ai corsi di
specializzazione in attività di sostegno, indetti con D.M n.21/05, ai sensi
dell’art. 2, comma 1 bis, della legge n. 143/04.
A tal fine gli interessati dovranno compilare l’apposita sezione del modello 2.
3. Con successivo decreto ministeriale sarà
fissato il termine ultimo, entro cui sarà disposto lo scioglimento della
riserva, previa presentazione del diploma di abilitazione o di
specializzazione, nei confronti dei docenti di cui ai precedenti commi 1 e 2,
lettere a) e b).
Contestualmente
allo scioglimento della riserva saranno attribuiti i punteggi relativi ai
titoli conseguiti.
Analogamente, con separati
provvedimenti, saranno fissati tempi e modalità per lo scioglimento della
riserva nei confronti dei docenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, lettera c).
Dovrà
essere, infine, disposta l’iscrizione con riserva nei confronti di coloro che
abbiano pendente un ricorso giurisdizionale avverso l’esclusione dalla
procedura concorsuale per esami e titoli, ovvero, ai soli fini del
conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità.
4.
L’iscrizione con riserva nelle graduatorie
permanenti non consente all’interessato di stipulare contratti a tempo
indeterminato e a tempo determinato.
5.
I docenti che saranno ammessi ai corsi
speciali abilitanti, di cui all’art. 2, commi 1.c bis e 1 ter, della legge n.
143/04 potranno iscriversi con riserva nelle graduatorie permanenti per l’anno
scolastico 2006/2007.
ART.
9
Utilizzazione delle graduatorie permanenti
1.
Le graduatorie permanenti hanno validità
per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 e sono utilizzate per le
assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili.
Limitatamente alla classe di concorso 33/A - educazione tecnica nella scuola
media - le assunzioni in ruolo saranno disposte dopo l’esaurimento delle
corrispondenti graduatorie di cui al comma 11 dell’art. 401 del D.L.vo 297/94,
sostituito dall’art.1, comma 5 della legge 124/99. Le predette graduatorie sono
altresì utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e delle
supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.
2.
Con successivi provvedimenti, saranno
dettate ulteriori disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo
indeterminato e determinato.
Aspiranti
inclusi in graduatoria permanente: scelta della provincia ai fini del
conseguimento di rapporti a tempo determinato. Graduatorie di circolo e di
istituto
1.
Il personale incluso nelle graduatorie
permanenti di due province ha titolo a conseguire soltanto in una delle due
province rapporti di impiego a tempo determinato, sia sulla base delle
graduatorie permanenti, sia sulla base delle graduatorie di circolo e di
istituto.
2.
Il personale incluso nelle graduatorie
permanenti di una sola provincia ha titolo a conseguire, nella medesima
provincia, rapporti di impiego a tempo determinato sulla base delle graduatorie
permanenti, mentre per le supplenze temporanee, da attribuirsi sulla base delle
graduatorie di circolo e di istituto, può scegliere la stessa provincia oppure
una provincia diversa.
3.
Ai fini del conferimento delle supplenze
temporanee sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti
possono indicare, secondo le specifiche disposizioni contenute nel Regolamento
emanato con D.M. 20 maggio 2000 n. 201 e nel D.M. 4 giugno 2001, n. 103, fino ad un massimo di 30 istituzioni
scolastiche della provincia, a tale scopo prescelta. L’aspirante a posti di
insegnamento di scuola dell’infanzia e/o di scuola primaria può indicare fino
ad un massimo di dieci circoli didattici e fino ad un massimo di venti istituti
comprensivi, ovvero fino ad un massimo di trenta istituti comprensivi. Il
personale incluso in graduatoria permanente esprime le predette indicazioni di
sedi, nei limiti sopra previsti, complessivamente per tutte le graduatorie di
circolo e di istituto, sia di prima che di seconda e terza fascia, in cui ha
già titolo a figurare per l’anno scolastico 2005/2006, ovvero preveda di poter
figurare in III fascia, in virtù del conseguimento, in tempi utili rispetto
alla annuale riapertura per il medesimo anno scolastico, di un valido titolo di
accesso nelle graduatorie di cui trattasi.
4.
Il personale che figuri già incluso nelle
graduatorie permanenti per l’a.s. 2004/2005 - sia che richieda o meno ai fini
dell’inclusione in graduatorie permanenti con effetto dall’a.s. 2005/2006,
trasferimento di provincia e/o aggiornamento del punteggio - può nuovamente
esercitare in tutto o in parte le opzioni previste dai precedenti commi 1, 2 e
3.
5.
La gestione delle graduatorie di circolo e
d’istituto di II e III fascia per l’anno scolastico 2005/2006 sarà oggetto di
successivo provvedimento.
6.
Per il personale già incluso in
graduatoria permanente, che non produca alcuna domanda per la variazione della
provincia e/o delle istituzioni scolastiche in cui intende conseguire rapporti
di lavoro a tempo determinato, permangono le medesime opzioni precedentemente
espresse.
Art. 11
Requisiti generali di ammissione
1.
Gli aspiranti, oltre ai requisiti
specifici indicati nei precedenti articoli, debbono possedere alla data di
scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
a) cittadinanza
italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) età
non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il
collocamento a riposo d'ufficio);
c) godimento
dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge
18.1.1992, n.16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le
regioni e gli enti locali;
d) idoneità
fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute
nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di
controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il
conferimento dei posti;
e) per
i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei
confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R.693/1996).
2. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994, n.174, i cittadini degli
Stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti
requisiti:
a) godere
dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza;
b)
conoscenza
della lingua italiana;
c)
essere
in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3.
Non
possono partecipare alla procedura:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato
attivo politico;
b) coloro
che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano
stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo
comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3,
per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari
previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto “Scuola”
(licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione
disciplinare della destituzione;
d) coloro che si
trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n.
16;
e) coloro che siano
temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata
dell'inabilità o dell'interdizione;
f) coloro che siano
incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello
Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di
carattere transitorio o speciale;
h)
gli
insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare
dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata
di quest’ultima sanzione.
4.
Tutti i candidati sono ammessi alla
procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei
candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi
momento della procedura.
ART. 12
Domande, regolarizzazioni, esclusioni
1.
Le domande per il trasferimento di
graduatorie, per l’aggiornamento del punteggio e per l’inclusione nelle
graduatorie, a pieno titolo o con riserva, dovranno essere presentate al Centro
per i servizi amministrativi del capoluogo della provincia richiesta, con
eccezione per le province indicate nell’ultimo comma, utilizzando gli appositi
modelli allegati, che fanno parte integrante del presente decreto (modelli 1 e
2 ), entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso dell’avvenuta emanazione del
presente decreto, che sarà affisso all’albo degli Uffici scolastici regionali e
inserito sul sito Internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca all’indirizzo (www.istruzione.it)
e nella rete intranet. Entro il medesimo termine deve essere presentato il
modello per l’eventuale scelta delle istituzioni scolastiche, nelle cui
graduatorie di circolo e d’istituto si chiede l’inclusione (modello 3).
2.
Nel
modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n.445, oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche i
titoli valutabili, fatta eccezione per i titoli artistici, la cui
documentazione deve essere prodotta dai candidati di strumento musicale nella
scuola media, come indicato al precedente art. 5. Dovranno essere dichiarati,
altresì, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all’insegnamento della
lingua straniera e di specializzazione all’insegnamento a favore degli alunni
portatori di handicap, il diritto alla riserva dei posti (allegato 5) o alla
preferenza (allegato 6) nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo
lo schema del modello medesimo.
3.
La domanda dovrà essere spedita con
raccomandata, ovvero presentata a mano, salvo quanto previsto dal successivo
articolo 13. Per i candidati, che prestano servizio o sono residenti
all’estero, le domande dovranno essere presentate tramite la competente
autorità diplomatica.
4.
E’ ammessa la regolarizzazione delle
domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente
autorità assegna all’aspirante un breve termine perentorio per la
regolarizzazione.
5.
E’ motivo di esclusione:
a) la mancata presentazione delle domande per gli aspiranti già
inseriti in graduatoria permanente, secondo quanto previsto all’art. 1, comma
2.
b) la domanda
presentata oltre il termine stabilito dal precedente comma 1;
c) la domanda priva
della firma del candidato.
6.
Sono, altresì, esclusi dal concorso, pur
avendo presentato la domanda nei termini previsti, coloro che non risultino in
possesso dei requisiti prescritti o che abbiano violato le disposizioni di cui
all’art 1, concernenti l’obbligo di chiedere il trasferimento o l’iscrizione
nelle graduatorie permanenti di una sola provincia, ivi incluse le province di
Bolzano e Trento e della regione Valle d’Aosta.
7.
L'esclusione è disposta con riferimento
alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, ovvero alla documentazione
prodotta, ovvero ancora agli accertamenti effettuati dalla competente autorità
scolastica.
8.
Per gli aspiranti che intendano produrre
domanda agli Uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento e a quello
della regione Valle d’Aosta, vigono le disposizioni adottate in materia dai
predetti Uffici negli specifici ed autonomi provvedimenti. In particolare per le
graduatorie permanenti della Provincia di Trento la materia è disciplinata
dalla legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5.
ART. 13
Presentazione domande
tramite Internet
1.
Ai soli candidati
già iscritti nelle graduatorie permanenti, che chiedono l'aggiornamento e/o il
trasferimento ovvero la permanenza della propria iscrizione per
gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007,
è data la possibilità di comunicare direttamente al sistema informativo del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca i dati richiesti nel
modello di domanda (modello 1), tramite apposita funzione resa disponibile sul
sito Internet di questo Ministero (www.istruzione.it), alla sezione "servizio on line graduatorie permanenti",
secondo le modalità descritte nella apposita guida.
2.
Tutti i candidati,
già iscritti o che si iscrivono per la prima volta, possono comunicare
direttamente, tramite il medesimo sistema, la scelta delle sedi scolastiche
nelle cui graduatorie di circolo e d'istituto gli stessi intendono figurare per
l’anno scolastico 2005/2006 (modello 3),
secondo le istruzioni di cui al precedente articolo 10, comma 3.
3.
Il candidato,
completato con esito positivo l’inserimento dei dati, avrà a disposizione la
seguente modalità operativa per l’inoltro della domanda al Centro per i servizi
amministrativi:
Produzione, tramite la predetta funzione, della stampa che, per la presentazione del modello 1, riporterà come intestazione "modello 1 - inserito tramite www.istruzione.it" e, per la presentazione del modello 3, riporterà come intestazione "modello 3 - inserito tramite www.istruzione.it”. Il candidato dovrà, quindi, come indispensabile convalida dell'operazione, con le modalità ed i termini di cui al precedente art. 12, spedire o consegnare a mano il modello stampato e sottoscritto che attesti l'utilizzo della presente modalità trasmissiva. In caso di difformità tra le informazioni registrate dal sistema informativo e quelle contenute nel modulo stampato e sottoscritto, valgono queste ultime.
4.
Il candidato che
si avvale della modalità di trasmissione “Internet”, potrà inserire
direttamente i dati richiesti nel modello 1 e/o quelli richiesti nel modello 3
nei termini che saranno tempestivamente resi noti nel sito Internet.
Pubblicazione graduatorie, reclami e ricorsi
1.
I Dirigenti territorialmente competenti
pubblicheranno all’albo dell’ufficio le graduatorie permanenti provvisorie,
integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto.
Gli interessati saranno graduati con il punteggio complessivo, con accanto le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alle preferenze a parità di punteggio. Saranno indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, del titolo di specializzazione all’insegnamento su posto di sostegno o all’insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati.
Ai
fini dello svolgimento delle attività su posto di sostegno agli alunni
portatori di handicap, sono predisposti appositi elenchi secondo i criteri
indicati al precedente art. 6.
Per
l’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare sono predisposti
distinti elenchi, articolati in fasce, uno per ciascuna lingua straniera
(francese, inglese, spagnolo e tedesco), in cui vengono inseriti, sulla base
del punteggio conseguito in graduatoria permanente, i candidati in possesso
della specifica idoneità all’insegnamento della lingua straniera.
2.
Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle
predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei
candidati e l’Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle
correzioni necessarie.
3.
Ultimate le operazioni di propria
competenza, i Dirigenti territorialmente competenti pubblicano le graduatorie
definitive.
4.
Avverso la graduatoria definitiva è
ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R.,
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo. Analogo rimedio è
esperibile avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della
domanda ovvero l'esclusione dalle procedure.
5.
I concorrenti che abbiano presentato
ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda
di partecipazione, ovvero l'esclusione dalla procedura, nelle more della
definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente all’esito del
contenzioso e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.
ART. 15
1.
L’amministrazione
scolastica, con riferimento al “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad
utilizzare i dati personali forniti dall’aspirante solo per fini istituzionali
e per l’espletamento delle procedure previste dal presente decreto.
ART. 16
Disposizioni particolari per scuole ed
istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia.
1.
Ai sensi dell’art. 425 e seguenti del
decreto legislativo n. 297/1994, il competente Ufficio scolastico regionale del
Friuli Venezia Giulia provvederà ad emanare tempestivamente apposito decreto,
per la definizione dei tempi e modalità per la presentazione delle domande da
parte del personale interessato delle scuole e istituti statali con lingua di
insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia.
2.
Il provvedimento di cui al precedente
comma sarà emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il
presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli artt.425
e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.
ART. 17
Disposizioni finali
1.
Per quanto non previsto dal presente
decreto valgono le disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999 n. 124, nel
Regolamento delle graduatorie permanenti, adottato con decreto ministeriale 123
del 27 marzo 2000, nel Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento
delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio
2000, n. 201, nel decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge
20 agosto 2001, n. 333 e nella legge n. 143 del 4 giugno 2004.
Roma,
31 marzo 2005
IL DIRETTORE GENERALE
f.to GIUSEPPE COSENTINO