Confermato il diritto alla retribuzione durante le vacanze natalizie

 

La Corte d’Appello di L’Aquila, ha confermato la sentenza del Tribunale di

Vasto, in funzione di Giudice del Lavoro n. 102/2003 avente ad oggetto il

riconoscimento del diritto alla retribuzione, durante le festività natalizie, di

una collaboratrice scolastica a tempo determinato.

La vertenza, promossa dalla Cgil Scuola di Chieti, riguardava il caso di una

collaboratrice scolastica a tempo determinato che aveva stipulato un contratto

ove il Dirigente Scolastico aveva inserito una clausola di “sospensione degli

effetti giuridici ed economici” per tutto il periodo delle festività natalizie.

La dipendetene, quindi, aveva proposto ricorso al Giudice del Lavoro del

Tribunale di Vasto che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione per il

periodo festivo indicato, condannando l’Amministrazione alle liquidazione delle

differenze retributive oltre al pagamento delle spese processuali.

L’Amministrazione Scolastica, ha, però, proposto ricorso in Appello chiedendo

l’annullamento della sentenza di primo grado; la Corte d’Appello di L’Aquila, ha

 

rigettato l’appello, confermando la sentenza di primo grado ed ha nuovamente

condannato l’Amministrazione Scolastica al pagamento delle spese processuali.

Appena la sentenza sarà depositata sarà nostra cura pubblicarla.

Roma, 19 novembre 2004