Confermato il diritto alla
retribuzione durante le vacanze natalizie
La
Corte d’Appello di L’Aquila, ha confermato la sentenza del Tribunale di
Vasto,
in funzione di Giudice del Lavoro n. 102/2003 avente ad oggetto il
riconoscimento
del diritto alla retribuzione, durante le festività natalizie, di
una
collaboratrice scolastica a tempo determinato.
La
vertenza, promossa dalla Cgil Scuola di Chieti, riguardava il caso di una
collaboratrice
scolastica a tempo determinato che aveva stipulato un contratto
ove il
Dirigente Scolastico aveva inserito una clausola di “sospensione degli
effetti
giuridici ed economici” per tutto il periodo delle festività natalizie.
La
dipendetene, quindi, aveva proposto ricorso al Giudice del Lavoro del
Tribunale
di Vasto che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione per il
periodo
festivo indicato, condannando l’Amministrazione alle liquidazione delle
differenze
retributive oltre al pagamento delle spese processuali.
L’Amministrazione
Scolastica, ha, però, proposto ricorso in Appello chiedendo
l’annullamento
della sentenza di primo grado; la Corte d’Appello di L’Aquila, ha
rigettato
l’appello, confermando la sentenza di primo grado ed ha nuovamente
condannato
l’Amministrazione Scolastica al pagamento delle spese processuali.
Appena
la sentenza sarà depositata sarà nostra cura pubblicarla.
Roma,
19 novembre 2004