Le norme da rispettare in caso di sciopero

 

1. I riferimenti normativi sull’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO nella scuola.

La legge (146/90) prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) debbano essere garantiti i servizi essenziali e che ci sia un numero minimo di lavoratori che formano un contingente che non sciopera perché deve garantire queste prestazioni indispensabili (o servizi minimi).  

Sulla materia, ad oggi, nel comparto scuola è in vigore l’accordo nazionale attuativo della legge n. 146/90 allegato al contratto nazionale 1999-attuazione della legge 146/90, art.2.1- in quanto l’ultimo accordo sottoscritto all’Aran e allegato al contratto 24 luglio 2003 non è stato ancora varato dalla commissione di garanzia

Nella scuola, in base al suddetto accordo varato dalla commissione di garanzia sull'attuazione della L. 146/90, l’obbligo derivante dalla legge non è stato recepito definendo un servizio minimo da garantire sempre in caso di ogni azione di sciopero, ma stabilendo un tetto massimo annuo per le azioni di sciopero: 40 ore annue individuali (corrispondenti a 8 giornate) nelle scuole materne ed elementari e 60 ore annue individuali (corrispondenti a 12 giorni) negli altri ordini e gradi di istruzione (art. 3 c. 3 lett. b). E questo perché nella scuola, a differenza di altri comparti del pubblico impiego (es. trasporti, informazione, sanità in cui va sempre garantito un servizio minimo), il servizio essenziale “costituzionalmente” tutelato e da garantire è il diritto all’istruzione e non la vigilanza sui minori che entrano a scuola in occasione dello sciopero.

Questa è la ragione per cui i docenti, a differenza del personale Ata ed educativo, nel limite di tale tetto annuo di sciopero, non sono mai obbligati a formare un contingente minimo, ed è la ragione per cui nella scuola (a differenza dei trasporti, dell’informazione o della sanità) il servizio può essere anche integralmente sospeso nel giorno dello sciopero, salvo rare eccezioni (ad es. nei periodi di scrutini ed esami).

Pertanto i servizi indispensabili, e quindi un eventuale contingente di lavoratori Ata e personale educativo che li garantisca, non vanno assicurati in ogni occasione di sciopero, ma solo ed esclusivamente in determinate condizioni e in determinati periodi previsti dall’accordo nazionale integrativo sottoscritto con il MIUR il 8/10/1999, in attuazione dell’art. 2 c. 2 dell’accordo generale sull’attuazione della L. 146/90.

I servizi indispensabili, quindi, non sono decisi di volta in volta dal dirigente scolastico, né sono soggetti ad una sua valutazione discrezionale.Sono servizi essenziali solo alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell’anno (come già detto ad es. durante gli scrutini o gli esami) o che si svolgono in particolari istituzioni scolastiche (es. l’allevamento del bestiame nell’azienda agraria di un istituto tecnico agrario).

Quindi è l’accordo integrativo nazionale del 8/10/99 che definisce i criteri generali per determinare il contingente da prevedere in caso di sciopero. Compete poi all’accordo di scuola definire i criteri specifici del contingente di quella scuola, compresi i criteri di individuazione del personale, accordo che non può (né è opportuno che lo faccia) allargare l’area dei servizi essenziali. 

NB: è importante che le RSU e i delegati sindacali di scuola vigilino sul rispetto delle norme e degli accordi sul diritto di sciopero, sia prima dello sciopero che durante.

2. PRIMA DELLO SCIOPERO   : cosa deve fare il Dirigente Scolastico, cosa il lavoratore e cosa eventualmente la RSU. (Art. 2 c. 3 dell'accordo allegato al Ccnl/99).

Il dirigente scolastico

Il lavoratore

Chiede a docenti e ata con una circolare chi intende scioperare specificando che la comunicazione è volontaria. (La circolare deve essere emanata in tempo utile per la successiva comunicazione alle famiglie che il dirigente deve fare 5 giorni prima dello sciopero).

Non può obbligare alcuno a rispondere;

non può chiedere di più (ad esempio che dichiari l’intenzione anche chi non sciopera) 

è libero di dichiarare o di non dichiarare cosa intende fare.

Chi non dichiara nulla non può essere costretto a farlo e non è sanzionabile.

Chi dichiara di scioperare e poi cambia idea e si presenta a scuola il giorno di sciopero, potrebbe essere non utilizzato dal dirigente scolastico e sarebbe considerato in sciopero.

Quindi se intende cambiare idea deve comunicare per tempo (ad esempio prima della comunicazione alle famiglie).

Valuta l’effetto previsto sul servizio;

può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell’orario e lo comunica ai docenti;

può sospendere il servizio (le lezioni) se non è in grado di garantire neanche un servizio minimo (NB: la sospensione delle lezioni può rendersi necessaria sia per la prevedibile adesione massiccia allo sciopero da parte dei docenti ma anche, ad esempio, del solo personale Ata nei casi in cui non scatta l’obbligo alla predisposizione del contingente minimo);

non può chiudere la scuola, a meno che tutti abbiano dichiarato di scioperare.

 

 

Comunica alle famiglie, 5 giorni prima dello sciopero, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio previsto per il giorno di sciopero (la comunicazione è un obbligo della scuola non dei singoli docenti);

non può stabilire che ogni lavoratore comunichi ai propri alunni se intende scioperare o meno.

 

Non deve far nulla. Non è suo compito avvisare le famiglie sul suo comportamento il giorno dello sciopero.

Individua il contingente di personale (solo tra gli ata o gli educatori, ma non tra i docenti) per assicurare le prestazioni indispensabili e lo comunica agli interessati 5 giorni prima dello sciopero (NB: solo se lo sciopero rientra nei casi e nei periodi previsti dall’accordo integrativo dell’8/10/99 – vedasi scheda punto 4).

Per formare il contingente usa i criteri del contratto di scuola;

non può decidere unilateralmente servizi essenziali non previsti dal contratto e contingenti relativi.

 

Chi (ata o educatore) riceve la comunicazione di essere nel contingente può chiedere entro il giorno successivo di essere sostituito perché intende scioperare, anche se non ha fatto alcuna dichiarazione al momento della circolare di cui sopra.

Se il Dirigente Scolastico sciopera, lo comunica al Dirigente Scolastico Regionale, dando indicazioni su chi e come svolgerà le funzioni essenziali di direzione il giorno di sciopero

 

Sostituisce, se possibile, persone del contingente con altre che non scioperano

 

NB: è importante che sia la RSU, che il delegato sindacale di scuola, controllino che il DS attivi correttamente le procedure previste. In presenza di irregolarità deve segnalarle al DS e informare tempestivamente il sindacato provinciale.

 

3. IL GIORNO DI SCIOPERO: cosa fa il Dirigente Scolastico,cosa il lavoratore e cosa, eventualmente, la RSU.

Il dirigente scolastico

Il lavoratore (docente e Ata)

Organizza con il personale docente che non sciopera il servizio che ha comunicato alle famiglie;

 

organizza con il contingente di personale ata i servizi indispensabili

 

1. chi sciopera non deve far nulla.

  • Cioè non deve dichiarare di essere in sciopero;
  • se ha il giorno libero non può essere obbligato a dichiarare qualcosa e non può comunque perdere la retribuzione;
  • non può essere chiamato a scuola per sostituire docenti o Ata in sciopero. 

2. chi non sciopera

  • deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste;
  • non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore;
  • può però essere chiamato dal dirigente a cambiare orario, ma non il totale delle ore, o a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza ad alunni, ma non a cambiare sede dei servizio;
  • lo stesso vale anche per il personale Ata che non può essere comunque utilizzato in sede diversa;
  • può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, ma non può essere poi tenuto a disposizione per tutta la giornata a scuola ma solo per l’orario che gli è stato comunicato preventivamente e pari a quello previsto per quel giorno;
  • se il servizio è sospeso, il lavoratore si presenta a scuola, nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni date.

 

Ogni comportamento lesivo del diritto di sciopero deve essere comunicato da parte della RSU, o del delegato o anche di singoli lavoratori, immediatamente al sindacato per le iniziative opportune. Un primo intervento del sindacato provinciale o della RSU può consistere, quando è necessario,  nel diffidare il dirigente scolastico a non attuare iniziative antisindacali. (modello di diffida )che, con le opportune modifiche può essere utilizzato)

4- I SERVIZI MINIMI E IL CONTINGENTE : RIEPILOGO (accordo integrativo nazionale 8/10/99)

SERVIZI ESSENZIALI

CONTINGENTI (accordo nazionale)

Esami di stato, licenza, qualifica e scrutini finali

un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa;

un assistente tecnico dell’area specifica nei casi in cui il tipo di esame prevede l’uso dei laboratori;

un collaboratore scolastico per l’apertura e chiusura dei locali scolastici.

Vigilanza durante il servizio mensa

Se per motivi eccezionali il servizio mensaè mantenuto, uno o due collaboratori scolastici. Il servizio mensa nel giorno dello sciopero può essere anche sostituito da piatti freddi o panini.

Cura del bestiame

(solo negli istituti agrari)

un assistente tecnico di azienda agraria;

un collaboratore scolastico tecnico;

un collaboratore scolastico per l’apertura e la chiusura dei locali scolastici.

Impianto di riscaldamento

(sole se condotto direttamente dalla scuola)

In questo caso potrà essere richiesta la presenza del personale in possesso del patentino di conduttore di caldaie.

Raccolta e smaltimento rifiuti tossici e nocivi

(solo in istituto con reparti di lavorazione)

un assistente tecnico di reparto;

un collaboratore scolastico per l’accesso ai locali interessati;

Pagamento stipendi ai supplenti temporanei.

Direttore;

un assistente amministrativo;

un collaboratore scolastico.

Vigilanza di notte e servizio mensa

(solo in convitto o educandato con convittori o semiconvittori)

un istitutore;

un cuoco;

un infermiere;

un collaboratore scolastico.

Il servizio mensa può essere sostituito da piatti freddi o preconfezionati.

   Quindi:

- nella gran parte delle scuole e nella gran parte dell'anno non occorre formare il contingente;
-  non è prestazione indispensabile l’apertura della scuola, la generica vigilanza all’ingresso o all’interno della scuola o di tutti i plessi. Formare unilateralmente contingenti di collaboratori per queste prestazioni è attività antisindacale. 

Il dirigente scolastico non può unilateralmente decidere i contingenti da formare. Se non vi è il contratto di scuola, dirigente scolastico e RSU possono concordare criteri di formazione del contingenti transitori. Se neanche questo accadesse, il dirigente scolastico deve comunque informare la RSU sui criteri che intende adottare. Una decisione unilaterale si configura come attività anti-sindacale. 

Roma, 3 novembre 2004