Le norme da rispettare in caso di
sciopero
1. I riferimenti normativi
sull’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO nella scuola.
La legge (146/90) prevede che in caso
di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) debbano essere
garantiti i servizi essenziali e che ci sia un numero minimo di lavoratori che
formano un contingente che non sciopera perché deve garantire queste prestazioni
indispensabili (o servizi minimi).
Sulla materia, ad oggi, nel comparto
scuola è in vigore l’accordo nazionale attuativo della legge n. 146/90 allegato
al contratto nazionale 1999-attuazione della legge 146/90, art.2.1- in quanto
l’ultimo accordo sottoscritto all’Aran e allegato al contratto 24 luglio 2003
non è stato ancora varato dalla commissione di garanzia
Nella scuola, in base al
suddetto accordo varato dalla commissione di garanzia sull'attuazione della L.
146/90, l’obbligo derivante dalla legge non è stato recepito definendo un
servizio minimo da garantire sempre in caso di ogni azione di sciopero, ma
stabilendo un tetto massimo annuo per le azioni di sciopero: 40 ore annue
individuali (corrispondenti a 8 giornate) nelle scuole materne ed elementari e
60 ore annue individuali (corrispondenti a 12 giorni) negli altri ordini e
gradi di istruzione (art. 3 c. 3 lett. b). E questo perché nella scuola, a
differenza di altri comparti del pubblico impiego (es. trasporti, informazione,
sanità in cui va sempre garantito un servizio minimo), il servizio essenziale
“costituzionalmente” tutelato e da garantire è il diritto all’istruzione e non
la vigilanza sui minori che entrano a scuola in occasione dello sciopero.
Questa è la ragione per cui i
docenti, a differenza del personale Ata ed educativo, nel limite di tale tetto
annuo di sciopero, non sono mai obbligati a formare un contingente minimo, ed è
la ragione per cui nella scuola (a differenza dei trasporti, dell’informazione
o della sanità) il servizio può essere anche integralmente sospeso nel giorno
dello sciopero, salvo rare eccezioni (ad es. nei periodi di scrutini ed esami).
Pertanto i servizi
indispensabili, e quindi un eventuale contingente di lavoratori Ata e personale
educativo che li garantisca, non vanno assicurati in ogni occasione di
sciopero, ma solo ed esclusivamente in determinate condizioni e in determinati
periodi previsti dall’accordo nazionale integrativo sottoscritto con il MIUR il
8/10/1999, in attuazione dell’art. 2 c. 2 dell’accordo generale sull’attuazione
della L. 146/90.
I servizi indispensabili,
quindi, non sono decisi di volta in volta dal dirigente scolastico, né sono
soggetti ad una sua valutazione discrezionale.Sono servizi essenziali solo
alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell’anno (come
già detto ad es. durante gli scrutini o gli esami) o che si svolgono in
particolari istituzioni scolastiche (es. l’allevamento del bestiame
nell’azienda agraria di un istituto tecnico agrario).
Quindi è l’accordo integrativo
nazionale del 8/10/99 che definisce i criteri generali per determinare il
contingente da prevedere in caso di sciopero. Compete poi all’accordo di scuola
definire i criteri specifici del contingente di quella scuola, compresi i
criteri di individuazione del personale, accordo che non può (né è opportuno
che lo faccia) allargare l’area dei servizi essenziali.
NB: è importante che le
RSU e i delegati sindacali di scuola vigilino sul rispetto delle norme e degli
accordi sul diritto di sciopero, sia prima dello sciopero che durante.
2. PRIMA DELLO SCIOPERO : cosa deve fare il
Dirigente Scolastico, cosa il lavoratore e cosa eventualmente la RSU. (Art.
2 c. 3 dell'accordo allegato al Ccnl/99).
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Il dirigente
scolastico |
Il lavoratore |
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Chiede a docenti e ata con una
circolare chi intende scioperare specificando che la comunicazione è
volontaria. (La circolare deve essere emanata in tempo utile per la
successiva comunicazione alle famiglie che il dirigente deve fare 5 giorni
prima dello sciopero). Non può obbligare alcuno a
rispondere; non può chiedere di più (ad
esempio che dichiari l’intenzione anche chi non sciopera) |
è libero di dichiarare o di
non dichiarare cosa intende fare. Chi non dichiara nulla non può
essere costretto a farlo e non è sanzionabile. Chi dichiara di scioperare e
poi cambia idea e si presenta a scuola il giorno di sciopero, potrebbe essere
non utilizzato dal dirigente scolastico e sarebbe considerato in sciopero. Quindi se intende cambiare
idea deve comunicare per tempo (ad esempio prima della comunicazione alle
famiglie). |
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Valuta l’effetto previsto sul
servizio; può disporre un servizio
ridotto per una parte delle classi o per una parte dell’orario e lo comunica
ai docenti; può sospendere il servizio (le
lezioni) se non è in grado di garantire neanche un servizio minimo (NB: la
sospensione delle lezioni può rendersi necessaria sia per la prevedibile
adesione massiccia allo sciopero da parte dei docenti ma anche, ad esempio,
del solo personale Ata nei casi in cui non scatta l’obbligo alla
predisposizione del contingente minimo); non può chiudere la scuola, a
meno che tutti abbiano dichiarato di scioperare. |
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Comunica alle famiglie, 5
giorni prima dello sciopero, le modalità di funzionamento o la sospensione
del servizio previsto per il giorno di sciopero (la comunicazione è un
obbligo della scuola non dei singoli docenti); non può stabilire che ogni
lavoratore comunichi ai propri alunni se intende scioperare o meno. |
Non deve far nulla. Non è suo
compito avvisare le famiglie sul suo comportamento il giorno dello sciopero. |
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Individua il contingente di
personale (solo tra gli ata o gli educatori, ma non tra i docenti) per
assicurare le prestazioni indispensabili e lo comunica agli interessati 5
giorni prima dello sciopero (NB: solo se lo sciopero rientra nei casi
e nei periodi previsti dall’accordo integrativo dell’8/10/99 – vedasi
scheda punto 4). Per formare il contingente usa
i criteri del contratto di scuola; non può decidere
unilateralmente servizi essenziali non previsti dal contratto e contingenti
relativi. |
Chi (ata o educatore) riceve
la comunicazione di essere nel contingente può chiedere entro il giorno
successivo di essere sostituito perché intende scioperare, anche se non ha
fatto alcuna dichiarazione al momento della circolare di cui sopra. |
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Se il Dirigente Scolastico
sciopera, lo comunica al Dirigente Scolastico Regionale, dando indicazioni su
chi e come svolgerà le funzioni essenziali di direzione il giorno di sciopero |
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Sostituisce, se possibile,
persone del contingente con altre che non scioperano |
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NB: è importante che sia la RSU,
che il delegato sindacale di scuola, controllino che il DS attivi correttamente
le procedure previste. In presenza di irregolarità deve segnalarle al DS e
informare tempestivamente il sindacato provinciale.
3. IL GIORNO DI
SCIOPERO: cosa fa il Dirigente Scolastico,cosa il lavoratore e cosa,
eventualmente, la RSU.
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Il dirigente
scolastico |
Il lavoratore (docente
e Ata) |
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Organizza con il personale
docente che non sciopera il servizio che ha comunicato alle famiglie; organizza con il contingente
di personale ata i servizi indispensabili |
1. chi sciopera non deve far
nulla.
2. chi non sciopera
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Ogni comportamento lesivo del
diritto di sciopero deve essere comunicato da parte della RSU, o del delegato o
anche di singoli lavoratori, immediatamente al sindacato per le iniziative
opportune. Un primo intervento del sindacato provinciale o della RSU può
consistere, quando è necessario, nel diffidare il dirigente scolastico a
non attuare iniziative antisindacali. (modello di diffida )che, con le
opportune modifiche può essere utilizzato)
4- I SERVIZI MINIMI E IL
CONTINGENTE : RIEPILOGO (accordo integrativo nazionale 8/10/99)
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SERVIZI ESSENZIALI |
CONTINGENTI (accordo nazionale)
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Esami di stato, licenza,
qualifica e scrutini finali |
un assistente amministrativo
per le attività di natura amministrativa; un assistente tecnico
dell’area specifica nei casi in cui il tipo di esame prevede l’uso dei
laboratori; un collaboratore scolastico
per l’apertura e chiusura dei locali scolastici. |
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Vigilanza durante il servizio
mensa |
Se per motivi eccezionali il
servizio mensaè mantenuto, uno o due collaboratori scolastici. Il servizio
mensa nel giorno dello sciopero può essere anche sostituito da piatti freddi
o panini. |
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Cura del bestiame (solo negli
istituti agrari) |
un assistente tecnico di
azienda agraria; un collaboratore scolastico
tecnico; un collaboratore scolastico
per l’apertura e la chiusura dei locali scolastici. |
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Impianto di riscaldamento (sole se
condotto direttamente dalla scuola) |
In questo caso potrà essere
richiesta la presenza del personale in possesso del patentino di conduttore
di caldaie. |
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Raccolta e smaltimento rifiuti
tossici e nocivi (solo in
istituto con reparti di lavorazione) |
un assistente tecnico di
reparto; un collaboratore scolastico
per l’accesso ai locali interessati; |
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Pagamento stipendi ai
supplenti temporanei. |
Direttore; un assistente amministrativo; un collaboratore scolastico. |
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Vigilanza di notte e servizio
mensa (solo in
convitto o educandato con convittori o semiconvittori) |
un istitutore; un cuoco; un infermiere; un collaboratore scolastico. Il servizio mensa può essere
sostituito da piatti freddi o preconfezionati. |
Quindi:
- nella gran parte delle scuole
e nella gran parte dell'anno non occorre formare il contingente;
- non è prestazione indispensabile l’apertura della scuola, la generica
vigilanza all’ingresso o all’interno della scuola o di tutti i plessi. Formare
unilateralmente contingenti di collaboratori per queste prestazioni è attività
antisindacale.
Il dirigente scolastico non può
unilateralmente decidere i contingenti da formare. Se non vi è il contratto di
scuola, dirigente scolastico e RSU possono concordare criteri di formazione del
contingenti transitori. Se neanche questo accadesse, il dirigente scolastico
deve comunque informare la RSU sui criteri che intende adottare. Una decisione
unilaterale si configura come attività anti-sindacale.
Roma, 3 novembre 2004