Oggetto:
“Sciopero bianco” del 29 ottobre 2004
L’itinerario
predisposto dalle OO.SS. confederali della scuola, che culminerà
con lo
sciopero del 15 novembre, prevede per il 29 ottobre una giornata
nazionale
di mobilitazione di tutto il personale nelle scuole e nel territorio,
nel
corso della quale i docenti non svolgeranno attività di insegnamento e
funzionali
che non siano strettamente obbligatorie, il personale ATA non
effettuerà
attività e incarichi aggiuntivi, i dirigenti scolastici si atterranno
strettamente
ai compiti definiti dal profilo e parteciperanno, su iniziativa dei
coordinamenti
unitari regionali, agli incontri che si svolgeranno presso le
direzioni
scolastiche regionali.
Poiché
pervengono numerosi quesiti da parte delle strutture periferiche, volti
ad
avere chiarimenti sulle modalità della protesta prevista per il giorno 29
ottobre,
si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni in merito.
Non è possibile astenersi dalle attività
previste dall’art. 27, comma 3,
lettere a) e b), (rispettivamente, le
riunioni dei collegi dei docenti per 40
ore annuali, e quelle dei consigli di
classe, di interclasse e di intersezione
etc., fino ad un massimo di 40 ore). Le ore
in questione costituiscono, una
volta programmate, attività di servizio a
tutti gli effetti, e pertanto
l’astensione dalle attività collegiali si
configurerebbe come vero e proprio
sciopero con relativa trattenuta dallo
stipendio. Non è quindi possibile
astenersi dallo svolgimento di queste attività
se programmate per il giorno 29
ottobre.
E’ invece possibile astenersi da tutte
quelle prestazioni che, pur essendo
state programmate per il giorno 29 ottobre,
non costituiscono attività
rientranti nell’orario d’obbligo, quali, ad
esempio: ore aggiuntive messe a
disposizione per la sostituzione dei
colleghi assenti; ore aggiuntive per
attività di recupero.
Il personale ATA potrà astenersi dalle
prestazioni di lavoro che non
costituiscono orario d’obbligo, quali:
l’effettuazione di servizi a supporto
di attività non ordinarie (es. uso locali da
parte di soggetti estranei alla
scuola); l’effettuazione di prestazioni
aggiuntive all’orario d’obbligo a
qualsiasi titolo richieste.
Roma,
18 ottobre 2004
Segreterie
Nazionali
FLC
CIGL UIL Scuola CISL Scuola