ASSENZE PER MATERNITA’

Personale con contratto a tempo determinato

 

I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono uguali per tutte le lavoratrici, anche quelle a

tempo determinato, secondo quanto stabilito dalle leggi, in particolare la L. 1204/71 e la L. 53/2000.

Con il contratto 15 marzo 2001 (art. 11) si è equiparato il trattamento economico più favorevole riservato

al personale di ruolo, rispetto al trattamento previsto dalla legge per tutti, anche al personale supplente.

Ovviamente per il periodo in costanza di rapporto d'impiego. Il periodo di astensione obbligatoria

retribuito per intero è valido a tutti gli effetti.