ASSENZE PER MATERNITA’
Personale con contratto a tempo determinato
I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono uguali per
tutte le lavoratrici, anche quelle a
tempo determinato, secondo
quanto stabilito dalle leggi, in particolare la L. 1204/71 e la L. 53/2000.
Con il contratto 15 marzo 2001
(art. 11) si è equiparato il trattamento economico più favorevole riservato
al personale di ruolo,
rispetto al trattamento previsto dalla legge per tutti, anche al personale
supplente.
Ovviamente per il periodo in
costanza di rapporto d'impiego. Il periodo di astensione obbligatoria
retribuito per intero è valido
a tutti gli effetti.