Supplenze Personale ATA

D.M.n.75 del 19/04/2001.

 

            Continuano a pervenire segnalazioni circa la non corretta attivazione delle procedure previste dal D.M. n. 75 del 19/04/2001, relativamente al conferimento di supplenze temporanee per il profilo di collaboratore scolastico, da parte di alcuni Dirigenti scolastici.

            Sulla questione la CGIL Scuola è più volte intervenuta sia per le vie brevi che con richieste di intervento da parte del C.S.A. di Enna il quale in data 21/12/2004 aveva diramato una nota per precisare quanto indicato nel D.M. 75/2001 e il cui stralcio si riporta di seguito:

            Il citato decreto prevede all’art. 4 punto 2 che “ nelle graduatorie di collaboratore scolastico, nell’ambito della ...seconda fascia , precedono coloro che, essendo già precedentemente inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, abbiano anche effettuato 30 giorni di servizio nelle scuole statali”.

            Questo Ufficio, a suo tempo, ha portato a conoscenza delle SS.LL. che sono state messe “in linea da parte del Ministero” le graduatorie aggiornate ed ha inoltre comunicato con proprio decreto le varie rettifiche apportate alla graduatoria definitiva.

            In definitiva la normativa di cui al più volte citato  D.M. n. 75 , prevede che i nominativi in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 punto 2 ( contrassegnati nella graduatoria con una “x” ) hanno diritto ad essere convocati per prima, rispetto agli altri che non hanno la citata “x” a prescindere dalla posizione in graduatoria, in occasione del conferimento di una supplenza breve, conferita dai Capi d’Istituto.

            Per quanto sopra rappresentato le SS.LL. sono invitate ad attenersi alla normativa di cui al D.M. n. 75 del 19/04/2001”.

Per agevolare l’operato dei Dirigenti scolastici si trasmettono, in allegato, le graduatorie,  pubblicate con decreto prot. n. 16149/P del 21/09/2001, di tutte le scuole della provincia con le rettifiche già apportate a suo tempo a seguito del decreto prot. n. 17003/P del 5/10/2001.

Operativamente i Dirigenti scolastici dovranno rispettare rigorosamente dette graduatorie dopo averle depurate di tutti gli aspiranti transitati in prima fascia per effetto del concorso per soli titoli (24 mesi). E’ assolutamente da evitare l’utilizzo delle graduatorie estratte dalla rete intranet nel MIUR in quanto antecedenti rispetto a quelle diramate dallo stesso MIUR in data 17/5/2002.

Il decreto di rettifica ed altre notizie sono pubblicati nel sito web: www.cgilscuolaenna.com

 

 

Enna, 4 aprile 2005

              PER LA SEGRETERIA

             (Vittorio Di Gangi)