Supplenze Personale ATA
D.M.n.75 del 19/04/2001.
Continuano a pervenire segnalazioni circa la non corretta attivazione delle procedure previste dal D.M. n. 75 del 19/04/2001, relativamente al conferimento di supplenze temporanee per il profilo di collaboratore scolastico, da parte di alcuni Dirigenti scolastici.
Sulla questione la CGIL Scuola è più
volte intervenuta sia per le vie brevi che con richieste di intervento da parte
del C.S.A. di Enna il quale in data 21/12/2004 aveva diramato una nota per precisare
quanto indicato nel D.M. 75/2001 e il cui stralcio si riporta di seguito:
“Il
citato decreto prevede all’art. 4 punto 2 che “ nelle graduatorie di
collaboratore scolastico, nell’ambito della ...seconda fascia , precedono
coloro che, essendo già precedentemente inseriti nelle graduatorie provinciali
ad esaurimento, abbiano anche effettuato 30 giorni di servizio nelle scuole
statali”.
Questo Ufficio, a suo tempo, ha
portato a conoscenza delle SS.LL. che sono state messe “in linea da parte del
Ministero” le graduatorie aggiornate ed ha inoltre comunicato con proprio
decreto le varie rettifiche apportate alla graduatoria definitiva.
In definitiva la normativa di cui al
più volte citato D.M. n. 75 , prevede
che i nominativi in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 punto 2 (
contrassegnati nella graduatoria con una “x” ) hanno diritto ad essere
convocati per prima, rispetto agli altri che non hanno la citata “x” a
prescindere dalla posizione in graduatoria, in occasione del conferimento di
una supplenza breve, conferita dai Capi d’Istituto.
Per quanto sopra rappresentato le
SS.LL. sono invitate ad attenersi alla normativa di cui al D.M. n. 75 del
19/04/2001”.
Per agevolare l’operato dei Dirigenti scolastici si trasmettono, in allegato, le graduatorie, pubblicate con decreto prot. n. 16149/P del 21/09/2001, di tutte le scuole della provincia con le rettifiche già apportate a suo tempo a seguito del decreto prot. n. 17003/P del 5/10/2001.
Operativamente i Dirigenti scolastici dovranno rispettare rigorosamente dette graduatorie dopo averle depurate di tutti gli aspiranti transitati in prima fascia per effetto del concorso per soli titoli (24 mesi). E’ assolutamente da evitare l’utilizzo delle graduatorie estratte dalla rete intranet nel MIUR in quanto antecedenti rispetto a quelle diramate dallo stesso MIUR in data 17/5/2002.
Il decreto di rettifica ed altre notizie sono pubblicati nel sito web: www.cgilscuolaenna.com
Enna, 4 aprile 2005
PER LA SEGRETERIA
(Vittorio
Di Gangi)